FOTO SCARICATE DA INTERNET E DIRITTO D’AUTORE. GUIDA RAPIDA.

Nov 6, 2020 | Altri servizi

Il mondo di Internet è davvero vario e vasto; ormai si può raggiungere tutto e tutti, sono infiniti i contenuti e materiali che si possono trovare in rete.

La facilità di navigazione e reperimento non deve, però, trarre in inganno sul fatto che tutto sia disponibile gratuitamente; si può incorrere, infatti, in brutte sorprese.

È quanto accaduto a Giacomo (si useranno nomi fittizi al fine di tutelare la privacy delle persone coinvolte), titolare di un’associazione no profit che gestisce una piccola emittente televisiva locale, in provincia di Genova.

Ecco il caso.

Giacomo, nell’ambito delle notizie proposte dall’emittente televisiva, pubblica sul proprio sito internet una notizia attinente con la riapertura di un sentiero.

Al fine di completare la pubblicazione, dal carattere unicamente divulgativo e senza alcun diretto o indiretto scopo economico, scarica da internet una foto raffigurante un paesaggio con il sentiero interessato, che allega all’articolo.

Poco tempo dopo riceve, però, una raccomandata da parte del Signor Bianchi, fotografo professionista, il quale afferma di essere colui che ha scattato la foto, di esserne il proprietario, e che a causa dell’abusivo utilizzo di tale scatto, gli è dovuto un cospicuo risarcimento del danno, che quantifica in Euro 5.000,00.

Tale richiesta spaventa non poco Giacomo, la cui emittente non ha scopo di lucro, non ha introiti, svolge un servizio alla piccola comunità di appartenenza basandosi unicamente sul lavoro dei propri volontari: un pagamento così alto porterebbe sicuramente alla chiusura dell’emittente e della società.

Il nostro protagonista si rivolge, pertanto, al proprio legale, per capire se effettivamente c’è stato qualche abuso, e se qualcosa sia realmente dovuto.

Il parere dell’avvocato è, in realtà, favorevole a Giacomo ed alla sua emittente.

La pretesa risarcitoria, infatti, viene ritenuta del tutto illegittima, men che meno per 5.000,00 Euro.

La legge italiana opera, infatti, una netta distinzione tra:

  • le fotografie dotate di carattere creativo, tutelabili come oggetto di diritto d’autore;
  • le fotografie semplici, tutelabili come oggetto di diritto connesso ai sensi dell’art. 87 della legge n. 633/1941.

Il Tribunale di Milano con sentenza del 28 Giugno 1993 ha stabilito che una fotografia è artistica quando «il fotografo non si sia limitato ad unariproduzione della realtà, sebbene attraverso procedure tecnicamente sofisticate, ma abbia inserito nell’opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, […]».

Secondo la Legge sul Diritto d’Autore, sono considerate fotografie semplici (cioè, non artistiche) tutte le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale.

Appare evidente, quindi, che la foto in questione, in quanto ritratto di un paesaggio naturale, dovesse qualificarsi come fotografia semplice.

Chiarito questo aspetto l’avvocato si addentra ulteriormente nella materia.

La fotografia semplice, infatti, è tutelata dalla legge?

La risposta è sì, ma con alcune importanti precisazioni.

La legge stabilisce, infatti, che per le fotografie semplici gli esemplari delle foto debbano portare le seguenti indicazioni:

  • il nome del fotografo (o della ditta dal quale il fotografo dipende);
  • l’anno di riproduzione;
  • il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.

In mancanza di questi dati la riproduzione della foto NON viene considerata abusiva a meno che non venga provata la malafede di chi riproduce.

Dunque, qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non è dovuto nemmeno l’equo compenso al fotografo a meno che non si provi la mala fede del riproduttore.

Nel caso in esame, considerato che:

  1. la fotografia non aveva pregio artistico ed è, pertanto, da considerarsi una fotografia semplice;
  2. l’immagine non era stata utilizzata per scopi di lucro;
  3. l’immagine era stata inserita in un contesto di divulgazione culturale o comunque scientifico, senza scopi commerciali;
  4. al momento dell’acquisizione e dell’utilizzazione della foto non erano riportate le indicazioni del nome del fotografo o della ditta per cui lavorava e la data;

nessun risarcimento è configurabile.

Ma se anche per assurdo si dovesse ritenere la pubblicazione della foto lesiva del Diritto D’Autore, la quantificazione di 5.000,00 sarebbe assolutamente sproporzionata.

Applicando, infatti, il tariffario SIAE, il compenso che spetterebbe al fotografo Signor Bianchi per l’utilizzo della foto sarebbe di Euro 7,5 per i primi 3 giorni di utilizzo, e 1,5 Euro per i successivi giorni.

Giacomo, pertanto, potrà dormire sonni tranquilli, ma sicuramente si ricorderà in futuro di verificare bene se scaricare foto da internet, e quali pubblicare.

Una disavventura che si risolve, quindi, positivamente, ma che potrebbe capitare a ciascuno di noi, visto che viviamo in costante contatto con il Web (e le sue insidie).

Come di consueto rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

di Dott. Giulia Iacobucci