RESPONSABILITÀ CIVILE. JUVENTUS CONDANNATA AL RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DI UN TIFOSO.

Set 7, 2020 | Responsabilità civile

Il campionato è appena ricominciato, e purtroppo chissà quando si potrà tornare a godersi le partite dal vivo.

Merita, però, oggi menzione una recente decisione del 2019, pronunciata dalla Corte di Cassazione, in relazione con la responsabilità della società di calcio rispetto ai danni subiti da un tifoso all’interno stadio.

Ecco il caso.

Durante una partita a Torino, un tifoso Juventino era rimasto ferito a causa di un petardo, lanciato nel suo settore da parte della tifoseria ospite.

Il tifoso, in particolare, aveva raccolto il petardo al fine di allontanarlo, ma nel gesto era rimasto ferito.

La società Juventina aveva rigettato qualunque richiesta risarcitoria, e pertanto si era vista necessaria una causa.

Il Tribunale di Torino aveva inizialmente, però, dato ragione alla società, ritenendo in particolare il gesto del tifoso del tutto sconsiderato e contrario alla buona fede: se non avesse provato ad allontanare il petardo, infatti, non si sarebbe fatto male.

Di avviso opposto era stata, invece, la Corte d’Appello, che aveva puntato il dito contro la Juventus, rea di non aver adempiuto correttamente agli obblighi di sicurezza nei confronti degli acquirenti dei biglietti: se non fosse stato possibile lanciare il petardo, nulla sarebbe mai successo.

Va sottolineato che in questo caso ci si trova nell’ambito della responsabilità contrattuale, nella quale l’onere del danneggiato è provare l’esistenza del contratto (in questo caso l’acquisto del biglietto) ed allegare l’esistenza dell’inadempimento.

Sarebbe stato onere, al contrario, della società calcistica di provare il caso fortuito o l’impossibilità dell’adempimento della prestazione, in questo caso assicurare la sicurezza degli spettatori paganti.

La Corte di Cassazione ha confermato la ricostruzione della Corte d’Appello: una pronuncia molto importante, se si calcola la moltitudine di misure di sicurezza che una società di calcio dovrebbe porre in essere, in considerazione anche dei comportamenti della tifoseria ospite.

In questo caso è stata ritenuta carente la poca distanza tra le tifoserie, idonea sì a scongiurare scontri diretti, ma non ad evitare il lancio di petardi e fumogeni.

Questa Sentenza porta con sé conseguenze molto importanti, posto che in pratica la responsabilità delle società di calcio divengono quasi oggettive, in ogni caso in cui vi sia qualche problema di sicurezza che porti con sé dei danni ai tifosi.

Dall’altra parte viene ampliata sensibilmente la tutela nei confronti del tifoso incolpevole, il quale dovrebbe potersi recare allo stadio solamente per godersi lo spettacolo calcistico, senza alcuna paura per la propria incolumità.

Per ogni chiarimento rimaniamo, come di consueto, a Vostra disposizione.