SEPARAZIONE ED ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Set 19, 2022 | Senza categoria

L’argomento di oggi tratta un tema piuttosto delicato che, ahinoi, purtroppo ci capita di dover affrontare abbastanza spesso: quello delle separazioni, dell’assegno di mantenimento e del caso in cui il coniuge nei cui confronti è stato posto l’obbligo di versare una somma a titolo di mantenimento, non onori tale obbligo.

Capita talvolta di trovare clienti che si rivolgono al nostro studio, presentandosi con enormi crediti nei confronti del coniuge, il quale magari “ci marcia sopra” sperando che l’altro non agisca davanti ad un Tribunale.

A volte il credito è davvero grande, ed a quel punto diventa difficile poterlo recuperare.

Alla domanda sul perché si abbia atteso così tanto prima di rivolgersi ad un legale la risposta spesso è “eh ma non volevo andare in Tribunale”; “eh ma l’avvocato costa”; “eh ma mi spiaceva fare una causa”; “eh ma i tempi sono lunghi”, senza accorgersi, però, di rinunciare a cifre in alcuni casi davvero elevate.

Con il contributo di oggi vi vogliamo dire che, in alcuni casi, questo passaggio dal palazzo di giustizia non è, in realtà, necessario.

Ciò in forza dell’art. 8 della Legge sul Divorzio, che recita: “Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.”

Che cosa significa?

Che se il coniuge obbligato svolge un lavoro e percepisce uno stipendio non serve passare dal Tribunale!

Basterà, infatti, procedere come segue:

  1. mandare prima una raccomandata con ricevuta di ritorno chiedendo espressamente il pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento;
  2. trascorsi 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, notificare al datore di lavoro (ad esempio) l’invito a versarci DIRETTAMENTE gli importi a noi spettanti, senza passare dal coniuge inadempiente.

Questa procedura è molto snella ed evita il passaggio, appunto, dal Tribunale, risparmiando parecchio tempo.

Con una garanzia in più: se, infatti, il datore di lavoro non adempie, potremo rivolgerci anche a lui per il recupero forzoso di quanto ci spetta.

Le soluzioni, come vedete, esistono, bisogna solo conoscerle per poterle sfruttare!

Come sempre rimaniamo a disposizione per ulteriori dubbi o chiarimenti.