L’inizio del mese di febbraio ha portato con sé l’entrata in vigore delle nuove norme finalizzate alla limitazione dei contagi, portando con sé una valanga di proteste e critiche, spesso accompagnate da diffuse notizie circa eventuali “contromosse” da porre in essere per contrastare quelli che, per una parte della popolazione italiana, sono visti come dei veri e propri soprusi.
Va premesso che scopo di queste righe NON è quello di affermare o meno la legittimità dei provvedimenti governativi, quanto più fare chiarezza in relazione con alcune “voci” o “notizie” che circolano diffusamente per il web, che potrebbero comportare qualche fastidio per il privato cittadino, creando false informazioni di tipo giuridico.
Rispondiamo, quindi, con il presente articolo, a molte domande che ci sono state poste dai nostri lettori, del tipo: “ma è vero che se non mi fanno entrare in banca posso chiamare i Carabinieri e denunciare (a vario titolo) il direttore?”
Facciamo, quindi, un po’ di CHIAREZZA.
Ci soffermeremo nel contributo di oggi proprio sull’analisi circa l’esistenza di eventuali reati da porre a carico, ad esempio, del direttore di banca, o dell’impiegato postale, che ci impediscano l’accesso presso i propri uffici sulla base delle attuali normative.
Alcuni contributi reperibili online affermano (erroneamente, secondo noi) che il privato cittadino avrebbe diritto di chiamare le forze dell’ordine, far verbalizzare il diniego all’ingresso e sporgere (fruttuosamente) denuncia per i reati più disparati, tra i quali:
- Art. 646 c.p. – Appropriazione indebita: chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
- Art. 314 c.p. – Peculato: Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
- Art. 832 c.c. – Contenuto del diritto. Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
- Art. 355 c.p. – Inadempimento al contratto di servizio. Sanziona la condotta di fornitori che abbiano un contratto con lo Stato e si rivelino inadempienti ai loro obblighi contrattuali.
- Art. 340 c.p – Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. Il reato si configura alternativamente nella condotta di chi cagiona un’interruzione o di chi turba la regolarità di un ufficio o di un servizio di pubblica necessità.
In realtà, non si ritiene che queste teorie possano portare a risultati fruttuosi, sotto molti punti di vista:
- in primo luogo va premesso che il diniego di ingresso presso l’ufficio postale non sorge sulla base di una scelta discrezionale dell’impiegato (men che meno sulla base di un suo comportamento doloso), ma trova fondamento su di una norma, che stabilisce una condotta da tenere: già di per sé, pertanto, è esclusa qualunque responsabilità. Sul punto è tranciante l’art. 51 c.p. “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità”. Molto chiaro.
- Con riferimento ai reati di cui agli articoli 646 e 314 c.p. va inoltre sottolineato come non vi sia alcuna appropriazione indebita, posto che i denari sono prelevabili in altre forme (bancomat, operatività online); a ciò va aggiunto che l’impiegato di banca non raggiunga alcun profitto quando impedisce ad altri l’accesso in banca, pertanto nessuno di questi reati è configurabile.
- Il riferimento all’art. 832 c.c. è, parimenti, poco calzante, visto che la stessa norma stabilisce che il godimento di un diritto è garantito “entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”, limiti che in questo caso sono imposti dalla normativa emergenziale.
- Allo stesso modo non si potrà fare riferimento ai reati di cui agli articoli 355 e 340 c.p., posto che non vi è alcuna inadempienza rispetto a contratti con lo Stato, e visto che nessun servizio viene interrotto, ma solo limitato.
Al contrario si sconsiglia di alzare troppo il livello della tensione in certi casi, perché al contrario, in presenza magari di funzionari poco muniti di comprensione di una situazione che è, va detto, molto difficile per tutti, si rischia a propria volta di essere denunciati, ad esempio, per l’interruzione di pubblico servizio.
In conclusione, si ribadisce, non si vuole dire in queste poche righe che i provvedimenti attuali siano giusti o legittimi; visto però che al contrario vengono esposte erroneamente teorie giuridiche piuttosto lacunose, si tiene, sempre in virtù del principio di prevenzione, a fare chiarezza ed evitare tensioni inutili, posto che il cittadino ha altri strumenti di tutela contro provvedimenti ritenuti illegittimi o iniqui.
Come sempre rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.