PRESTITO O DONAZIONE? QUANDO NASCE L’OBBLIGO DI RESTITUZIONE?

Nov 30, 2021 | Altri servizi

La domanda di un cliente ci offre la possibilità di parlare di una situazione potenzialmente spinosa.

Ma andiamo subito a vedere la storia.

Mario e Giacomo sono amici di lunga data.

Negli ultimi anni Mario si trova in difficoltà economica e Giacomo, da buon amico, si offre di dargli una mano, regalandogli alcune somme di denaro.

Mario inizialmente si offre di restituire le somme, ma Giacomo non ne vuole sapere: è un regalo per aiutarlo in una situazione di difficoltà, e dichiara (a voce) di non voler nulla in cambio.

Così il tempo passa e, bonifico dopo bonifico, la somma diventa di quasi 20.000 Euro.

Dopo qualche anno tuttavia i due ragazzi litigano, e Giacomo richiede indietro i soldi a Mario, sostenendo di averglieli solo prestati e non regalati.

I due ex amici non avevano, tuttavia, scritto nulla in merito al valore di questi bonifici, pertanto ci si trova con la parola di Mario, da un lato, che sostiene trattarsi di donazioni, mentre dall’altro lato Giacomo sostiene che si trattava solo di un prestito, cui consegue l’obbligo di restituzione.

Si finisce, tristemente, davanti alle aule del Tribunale.

Ma chi ha ragione (dal punto di vista giuridico) e chi no, in assenza di un contratto scritto?

Sotto tale punto di vista merita di essere citata una recente Sentenza della Corte di Cassazione, che in un caso analogo si è pronunciata in favore della donazione.

In particolare è stato disposto che “il Giacomo della situazione”, per far valere l’esistenza di un prestito, avrebbe dovuto provare espressamente non solo la dazione di denaro, ma anche la causa della dazione stessa, e quindi l’esistenza di un contratto con il quale si era pattuito, appunto, il prestito.

In mancanza di tale prova, fermo ed appurato lo spostamento di denari da un soggetto ad un altro, si presume in questo caso la “liberalità” della dazione, e quindi l’identificazione di detti pagamenti quali vera e propria donazione.

Che ci si trovi nella situazione di Mario o in quella di Giovanni, in ogni caso, è sempre bene avere una traccia scritta di determinati accordi, soprattutto quando si parla di soldi.

Se ci seguite da tempo sapete, tra l’altro, che la Cassazione si è pronunciata negli ultimi anni favorevolmente rispetto al valore probatorio dei messaggi, anche WhatsApp, nell’ambito di un procedimento giudiziario (ma se vi siete persi l’articolo, eccolo qui ), pertanto è davvero semplice munirsi di una prova scritta dei propri diritti.

In conclusione, il mantra è sempre lo stesso: prevenire è meglio che curare!

Rimaniamo, come di consueto, a disposizione per ulteriori chiarimenti.