Nel contributo di oggi vogliamo rispondere alla domanda di Giorgio: “Premetto che sono divorziato, ed ho un solo figlio di nome Paolo. Vorrei sapere se posso donare un immobile a mio nipote Francesco. Mio figlio Paolo è d’accordo e rinuncerebbe all’immobile, ma se cambiasse idea cosa succederebbe? Cosa si può fare per tutelare mio nipote? Aggiungo che quell’immobile non è l’unico che ho, sono proprietario di un altro immobile. Grazie”.
La domanda di Giorgio ci catapulta nuovamente nel mondo delle successioni, in questo specifico caso collegate alle donazioni in vita da parte del de cuius (in questo caso Giorgio).
Il quesito che ci pone il lettore in realtà è più semplice di quello che si pensa, e vi possiamo anticipare che si risolverà con un parere positivo per la riuscita di questo trasferimento di proprietà.
Ci offre però lo spunto per alcune considerazioni che meritano di essere sottolineate.
Va detto, anzitutto, che il fatto che Giorgio sia proprietario di due immobili facilita molto le cose.
In presenza di un singolo figlio, e senza mogli, a Paolo è infatti riconosciuto un diritto sul 50% del patrimonio di Giorgio.
Ciò significa, da un lato, che il 50% dei beni di Giorgio spetteranno sempre a Paolo (salvo i casi di diseredazione che, però, nel nostro codice civile sono davvero molto pochi e tassativi).
Dall’altra parte, che Giorgio potrà fare ciò che vuole del restante 50% del proprio patrimonio.
Ipotizzando una parità di valore dei due immobili di proprietà di Giorgio, pertanto, egli potrà tranquillamente donarne uno al nipote Francesco, senza che Paolo possa sollevare alcuna obbiezione (salvo, ovviamente, che non ci siano state ulteriori rilevanti donazioni da parte di Giorgio, tali da ledere questo 50% di Paolo): a Paolo spetterà l’altro immobile.
Il caso appare, quindi, piuttosto semplice.
Sarebbe stato un problema, al contrario, se Giorgio fosse stato proprietario di un singolo immobile.
Il fatto che Paolo si sia dichiarato favorevole all’operazione nei confronti di Francesco, infatti, non porta con sé alcuna tutela.
Questo perché il nostro ordinamento vieta tassativamente i c.d. “patti successori”, ossia quegli accordi precedenti al decesso del de cuius (in questo caso Giorgio) dove un potenziale erede (ad esempio) rinuncia preventivamente ad una propria fetta di eredità.
In sostanza Paolo avrebbe potuto anche avallare l’operazione, ma al momento del decesso di Giorgio avrebbe potuto tranquillamente “rimangiarsi” la parola, e chiedere a Paolo la restituzione dell’immobile.
Fate molta attenzione, quindi, a non dare per scontate certe cose, perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo.
Noi, come sempre, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, nonché per rispondere alle Vostre domande.