RESPONSABILITA’ CIVILE. PEDONE INVESTITO FUORI DALLE STRISCE. NUOVI PUNTI DA PARTE DELLA CASSAZIONE.

Gen 18, 2021 | Responsabilità civile

Torniamo questa settimana a parlare di responsabilità civile, questa volta nell’ambito della circolazione stradale.

Già avevamo affrontato l’argomento alcuni mesi fa: oggi una nuova Sentenza della Cassazione torna a farci parlare di questa spinosa situazione.

Se ricordate (e per chi non se lo ricordasse, ecco il ripassino) nel caso precedente l’autista Massimo era stato, alla fine, ritenuto incolpevole in quanto il pedone, in maniera del tutto imprevedibile anche con riferimento al tipo di strada percorsa (strada a scorrimento veloce), aveva attraversato in maniera del tutto sconsiderata la strada.

Avevamo già sottolineato, peraltro, che i parametri utilizzati dal Giudice in caso di investimento del pedone fuori dalle strisce potevano essere molteplici, anche con riferimento al contesto urbano in cui ci si trovava.

In particolare avevamo anche aggiunto che, in caso di attraversamento pedonale ubicato entro i 100 metri dal punto impegnato dal pedone, l’automobilista dovesse essere ritenuto esente da colpa, sulla scorta dell’art. 190 del Codice della Strada.

Infatti: “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”.

Tutto chiaro, quindi?

Forse no.

Il caso odierno tratta, infatti, proprio di un pedone (Giacomo) il quale attraversava in un punto ubicato a circa 9 metri dalle strisce pedonali.

Il Tribunale e la Corte d’Appello davano ragione all’automobilista, sulla scorta di quanto già descritto poche righe fa.

La Cassazione, però, ha ribaltato il risultato, sulla base di alcuni interessanti concetti:

  • la condotta tenuta dal pedone, in relazione con le dinamiche dell’incidente, era risultata irrilevante ai fini della causazione dello stesso;
  • l’automobilista, infatti, era risultato totalmente carente di qualunque prudenza nell’approcciarsi all’attraversamento pedonale: un comportamento che rendeva irrilevante la posizione del pedone; va sottolineato che il conducente dovrebbe osservare la massima prudenza ed una velocità particolarmente moderata, proprio per consentire il diritto di precedenza dei pedoni;
  • in particolare si è stabilito che anche se il pedone avesse attraversato sulle strisce, il sinistro si sarebbe comunque verificato;
  • in generale, qualora il contesto urbano lo richieda, il conducente dovrebbe tenere un atteggiamento ulteriormente prudente, quando ad esempio ci si trovi in una zona ad alta densità con case e negozi;
  • nel caso specifico è stato, pertanto, stabilito che l’incidente, viste le disattenzioni dell’autista, si sarebbe comunque verificato, a prescindere dal comportamento del pedone.

Rimasta in piedi, pertanto, solo la colpa dell’autista, quest’ultimo è stato condannato al risarcimento del danno, nonostante la situazione di partenza facesse pensare al contrario.

Ci rendiamo conto che questa decisione scombussoli un po’ tutto ciò che sapevamo (o pensavamo di sapere) in quest’annosa materia.

Come già evidenziato in precedenza, i parametri utilizzati per valutare questo tipo di sinistri sono molteplici, pertanto il primo consiglio che possiamo darvi è quello di prestare la massima attenzione!

Come sempre rimaniamo a disposizione per ogni eventuale necessità o chiarimento.