Nel contributo di oggi sulle offese in videochat vi parliamo di una situazione potenzialmente molto attuale.
Sono, infatti, ormai diversi mesi che il principale metodo di comunicazione, lavorativa e non, è rappresentato dalle cosiddette “video-chat”: che si tratti di conference-call nell’ambito dello smartworking, oppure di una semplice riunione tra amici, tutti almeno una volta in questo periodo ci siamo trovati, con più persone, a parlare tramite il pc, o il nostro smartphone.
Non è insolito, peraltro, che anche nell’ambito di “riunioni” come queste, due o più persone possano discutere, anche animatamente, con il rischio che si sfoci oltre il lecito, configurando potenzialmente dei veri e propri reati.
È il caso di oggi: Mario e Giacomo litigavano durante una di queste video-chat, alla presenza di altre persone: in particolare Giacomo proferiva alcune frasi ingiuriose ai danni di Mario, il quale lo denunciava per diffamazione, stante la presenza di altre persone a quella conversazione.
Il Tribunale e, poi, la Corte d’Appello ritenevano sussistente il reato: sposando la tesi di Mario condannavano, quindi, Giacomo ai sensi dell’art. 595 c.p..
La Cassazione, con una Sentenza recentemente uscita, ha ribaltato la situazione, con una importante precisazione.
In particolare è stato rilevato che le espressioni offensive erano state pronunciate da Giacomo mediante una comunicazione diretta alla persona offesa, anche se nell’ambito di una video-chat con altre persone presenti.
Essendo che Mario non era rimasto, pertanto, estraneo alla comunicazione offensiva il reato contestato doveva quindi essere riqualificato, in particolare nelle forme dell’ingiuria aggravata (dalla presenza di più persone).
L’ingiuria, però, è stata recentemente depenalizzata: da qui l’assoluzione di Giacomo, quantomeno dal punto di vista penalistico.
Una precisazione molto interessante, nell’ambito di una situazione che, come detto, ben potrebbe essersi verificata e verificarsi molto spesso in questo periodo.
Come sempre rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.