PEDONE INVESTITO FUORI DALLE STRISCE. CHI E’ RESPONSABILE?

Set 29, 2020 | Responsabilità civile

Torniamo questa settimana a parlare di responsabilità civile, questa volta nell’ambito della circolazione stradale.

In particolare vi raccontiamo la storia di Massimo, autista, il quale è incappato in un incidente molto pericoloso, che per fortuna non ha avuto risvolti tragici, ma ha procurato un enorme spavento e qualche livido.

Ecco la storia, nella quale per evitare di violare la privacy delle persone abbiamo utilizzato nomi e luoghi di fantasia.

Massimo si trovava alla guida del proprio veicolo, uscito dal lavoro in orario tardo.

Come ogni giorno imbocca Strada Guido Rossa, direzione levante.

Appena imboccata la strada, e superato il lieve scollinamento vero est, si trova improvvisamente davanti qualcosa (o meglio qualcuno) che non si aspettava: un pedone!

Immediatamente cerca di sterzare per evitare l’impatto, riuscendo nell’intento solo in parte: il pedone viene colpito di striscio, da uno specchietto, ma comunque subisce delle lesioni, non gravi, per le quali viene portato in Ospedale.

Il pedone, come di consueto, cita in giudizio l’automobilista, chiedendo di essere risarcito dei danni subiti, accusando comunque Massimo di non aver prestato la dovuta attenzione mentre si trovava alla guida.

I Giudici, in questo caso, si sono schierati dalla parte dell’automobilista.

È stato chiarito, infatti, che in casi come questo, su strade ove sia assolutamente vietato l’attraversamento (come una strada extraurbana o a scorrimento veloce, dotata di guard rail e/o barriere atte ad evitare l’attraversamento pedonale), il comportamento del pedone sia da considerarsi totalmente imprevedibile, anche per un autista accorto: Massimo, pertanto, non aveva nessuna colpa, in quanto il pedone non avrebbe dovuto, per nessun motivo, trovarsi in quel posto.

Questo è uno di tanti casi che, ogni giorno, si verificano sulle strade italiane, spesso con esiti molto più gravi.

È bene, comunque, rammentare che in generale la giurisprudenza è portata ad addebitare almeno una parte di colpa agli automobilisti, soprattutto su quelle strade ove non siano presenti attraversamenti pedonali (salvo quelle ove è vietato, come nel caso di oggi): ai sensi dell’art. 190 del Codice della Strada, infatti: “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”.

Ciò significa che nella maggior parte dei casi è consentito al pedone di attraversare, anche non sulle strisce.

Pertanto va prestata la massima attenzione.

In ogni caso, peraltro, anche quando ci si trovi in una strada con attraversamenti pedonali ubicati entro i 100 metri, non è comunque detto che l’automobilista sarà esente da colpe, in caso di investimento: gli elementi che vengono vagliati dal Giudice sono molteplici, come ad esempio il contesto urbano di riferimento.

Si naviga, in questi casi, in acque dove l’interpretazione del contesto rappresenta un elemento decisivo ai fini dell’accertamento sulle responsabilità: ad esempio, ci troviamo in una zona ad alta densità, con numerosi negozi? Allora il livello di attenzione dell’autista dovrà essere ancora più alto.

In conclusione, il consiglio che possiamo dare, ad autisti e pedoni, è quello di rispettare sempre le norme del Codice della Strada: la prudenza in questi casi non è mai troppa.

Noi, come sempre, rimaniamo a Vostra disposizione, ricordandovi che prevenire è meglio che curare!