COVID19 – MATRIMONI E CAPARRE. COME COMPORTARSI.

Mag 8, 2020 | Altri servizi

Oggi torniamo a parlare di coronavirus e in particolare delle conseguenze negative che ha avuto in un aspetto molto antipatico nella vita di alcuni di noi: l’annullamento ed il rinvio dei matrimoni in programma.

Al fine di analizzare al meglio il problema, quale portavoce dei dubbi di molte coppie, è con noi Ilaria Veggi, una delle più importanti wedding planner del panorama genovese (e non), che si farà portavoce di alcune domande proprio su questo tema, per cercare di fornire gli opportuni chiarimenti alle coppie in procinto di sposarsi.

TLT: Ciao Ilaria, e grazie per essere qui ad aiutarci.

I.V.: Buongiorno a tutti, e grazie per questo spazio. Vorrei capire prima di tutto quali sono le conseguenze sul piano giuridico di questo lockdown, dal punto di vista delle prenotazioni delle location. Alcuni sposini non stanno ricevendo alcuna risposta dai loro fornitori e soprattutto dalle location, e sono un po’ preoccupati, perché magari hanno versato 2/3.000 euro di caparre. Cosa può succedere a questi soldi?

TLT: I vari DPCM hanno disposto il divieto di assembramenti, ciò significa che è vietato, per legge, svolgere i ricevimenti dei matrimoni. In questo caso si ricade nella fattispecie denominata “impossibilità sopravvenuta della prestazione”, che comporta l’estinzione dell’obbligazione. Ciò significa che, da un lato, la location non deve fornire il servizio, e dall’altra parte che gli sposini non devono pagare alcunché; se hanno versato qualche caparra, queste deve essere restituita.

I.V.: In questo caso, però, il divieto sarà temporaneo. La norma che hai citato ora si applica anche in questi casi?

TLT: Sì, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione può essere sia definitiva che temporanea, ma il risultato non cambia. L’unica differenza è che in questo secondo caso la scelta circa l’estinzione dell’obbligazione ricade sul creditore: nel momento in cui la prestazione torna ad essere possibile, se avrà ancora interesse ad avere quella prestazione, il rapporto contrattuale andrà avanti; se invece, al contrario, l’interesse sarà venuto meno, allora l’obbligazione si estinguerà.

I.V.: Nel caso del matrimonio e della prenotazione di una location cosa significa?

TLT: Nel caso del matrimonio e della prenotazione di una location significa che gli sposi potranno decidere se, cessate le restrizioni di legge, avranno ancora interesse a fare il ricevimento in quel posto nella nuova data; la decisione sarà solo loro.

I.V.: E potranno ricevere la caparra indietro?

TLT: Sì esatto.

I.V.: Ho però un’altra domanda: tu parli di “interesse alla prestazione” da parte degli sposi. Cosa significa? Gli sposi ovviamente hanno sempre l’interesse a sposarsi, quindi potrebbe sembrare che non possano annullare la loro prestazione.

TLT: Questa è un’ottima domanda, ma la risposta è negativa. Calcola che, come ben sai, gli sposi hanno scelto di prenotare la location per il ricevimento, versando la caparra per aver un certo tipo di festa in un determinato periodo dell’anno e ad un determinato orario. Ad esempio io potrei aver deciso di volermi sposare la prima settimana di ottobre, di sabato pomeriggio, per mille ragioni personali. Se tu location mi proponi di spostare la data alla seconda settimana di gennaio, alla domenica a pranzo, non è il servizio che io volevo e perdo l’interesse alla prestazione. Pertanto ho diritto a ricevere indietro la caparra.

I.V.: Quindi, in sostanza, se si trova l’accordo sulla nuova data va tutto bene e si prosegue con il rapporto; mentre se gli sposi non trovano una data sostitutiva adeguata allora possono annullare tutto e riprendere la caparra versata, giusto?

TLT: Sì, esatto. Se la perdita di interesse è basata su valide ragioni e non è un mero pretesto per cambiare location.

I.V.: Tutto questo vale anche nel caso in cui una coppia prenda la difficile decisione di rimandare al 2021 un matrimonio magari previsto per fine ottobre (periodo in cui si presuppone e si spera che la crisi sia superata)? Diverse coppie, spinte dalla paura hanno infatti già deciso di rimandare le nozze anche se non così imminenti. Ovviamente come potrai immaginare, un matrimonio non si prepara in un paio di giorni e tutti questi mesi di impossibilità di continuare nell’organizzazione, hanno terribilmente influito sulla possibilità di reperire fornitori ed elementi utili e necessari (gli atelier sono chiusi, non è possibile fare appuntamenti o sopralluoghi). Queste coppie sono comunque tutelate? Le location e i fornitori possono appellarsi al fatto che la data sarebbe stata “fruibile”?

TLT: Questi sono ovviamente i casi limite più spinosi, e non è possibile dare una risposta univoca. Teniamo presente che oggi non sappiamo come sarà la situazione ad ottobre. Ad esempio potrebbero essere autorizzati assembramenti, ma con una seria limitazione per location e ristoranti sul numero di posti a sedere disponibili. In questo caso si parlerebbe di impossibilità parziale, ma la musica non cambia: se gli sposi avevano interesse ad un matrimonio con 200 invitati, ma tu mi garantisci 100 posti, posso comunque decidere di estinguere il rapporto contrattuale. Per tutte le altre situazioni non c’è una regola fissa, bisogna valutare il singolo caso. L’ordinamento non è estraneo, comunque, a tutele di questo tipo: si pensi ad esempio al caso di due sposi che avevano annullato il viaggio di nozze, presi dal panico in seguito all’attentato delle Torri Gemelle. Il Tribunale di Milano aveva dato loro ragione, nonostante non vi fosse una situazione di impossibilità oggettiva. Il consiglio che posso dare è non aspettare l’ultimo minuto per valutazioni di questo tipo, contattate subito la location per provare a prendere accordi. Anche se mi rendo conto che in questo momento tutto è molto nebuloso e solo i prossimi provvedimenti del Governo potranno dipanare alcuni dubbi. Sicuramente, nel caso che mi indichi tu, è bene muoversi con anticipo: se si aspetta settembre si rischia di perdere la caparra, ma anche di dover pagare ulteriori penali.

I.V.: Alcuni sposi mi hanno chiamata dicendomi che la loro location gli avrebbe riferito che se la nuova data del ricevimento sarà individuata entro aprile 2021 allora la caparra verrà conteggiata, se invece fisseranno una data successiva ad aprile 2021 la caparra verrà persa. È legittimo ciò?

TLT: assolutamente no. La location non può obbligare gli sposi a scegliere una data a loro non congeniale. Se la location non ha posto nelle date preferite dagli sposi, allora la caparra andrà restituita. Consiglio in questi casi di avere una traccia di questo tipo di conversazioni, anche in merito alla ricerca di ipotesi sostitutive. L’email è perfetta da questo punto di vista.

I.V.: Come devono comportarsi, quindi, gli sposi, per ricevere la restituzione della caparra?

TLT: Appurata l’impossibilità a trovare una data sostitutiva, la cosa migliore è inviare tempestivamente una comunicazione (a mezzo PEC o con raccomandata A/R) in cui si manifesta la volontà di estinguere il rapporto giuridico.

I.V.: Se anche alla ricezione della PEC o comunque di questi tipi di avvisi, la location comunque rifiuti di versare indietro la somma? Possiamo rassicurare gli sposi che non saranno abbandonati?

Purtroppo la paura che serpeggia un po’ ovunque è che le location abbiano “il coltello della parte del manico”.

TLT: assolutamente sì, a quel punto rivolgersi ad un legale credo che possa essere la soluzione. Gli sposi possono comunque essere tutelati.

I.V.: E se la problematica nascesse invece con un altro fornitore? Fotografo, fiorista, videomaker? vale la stessa regola?

TLT: in linea di massima sì. Ma a quel punto sarebbe meglio ricevere una precisa descrizione dei fatti, prima di fornire un parere adeguato.

IV: Può invece verificarsi la situazione opposta? Il fiorista che avevo ingaggiato, una volta comunicatogli lo spostamento al prossimo anno, ha deciso di non potere/volere più portare a termine il servizio, magari per mancata disponibilità in relazione alla nuova data. Può farlo? Gli sposi hanno diritto a qualche rimborso?

TLT: sicuramente avranno diritto al rimborso dell’eventuale caparra. Nel caso che mi descrivi, essendoci ancora tanto tempo per trovare un nuovo fornitore, ritengo che non ci siano gli estremi per richiedere altri tipi di risarcimento.