L’attuale situazione e le molte domande che mi sono state poste in questi giorni mi hanno convinto a scrivere alcune brevi righe in tema di “coronavirus”.
In particolare mi stanno giungendo molti quesiti da parte di coloro che, in questo periodo, avevano in programma dei viaggi, lunghi o brevi che fossero, magari prenotati tramite agenzie di viaggio o tour operator: posso richiedere il rimborso di quanto ad oggi pagato?
La risposta è contenuta nel decreto n. 9 del 2 marzo 2020, precisamente all’articolo 28, ed è assolutamente affermativa.
La citata disposizione, infatti, richiama la norma del codice civile in tema di “impossibilità della prestazione”, con obbligo per la controparte di restituire ciò che ha ricevuto.
In questo caso il pagamento del viaggio.
Tale disposizione in particolare si applica a:
- soggetti in quarantena o permanenza domiciliare;
- soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio;
- soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena;
- soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio;
- soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
Cosa fare in questi casi?
Il mio CONSIGLIO è di contattare subito chi vi ha venduto il titolo di viaggio; magari inizialmente anche via telefono, tenendo presente che, però, bisognerà poi ufficializzare la richiesta di rimborso: l’ideale è fare ciò a mezzo PEC, in assenza utilizzate la raccomandata a/r, al massimo il fax ma ormai è in disuso.
Nella richiesta rimborso dovrete necessariamente allegare il titolo di viaggio acquistato.
Ricordate che tale richiesta deve essere inoltrata entro 30 giorni, decorrenti rispettivamente:
- dalla fine del divieto imposto;
- dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento;
- dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui alla lettera f) sopra menzionata.
A tal fine risulta, quindi, doppiamente importante munirsi di una prova dell’invio, cosa che ci rimanda all’utilizzo della PEC o della raccomandata a/r.
Tempi di rimborso?
Il vettore o l’agenzia di viaggi devono rispondere alla vostra richiesta entro 15 giorni.
Ciò può avvenire in due modalità:
- rimborso effettivo della somma pagata;
- emissione di un voucher di pari importo, da utilizzarsi entro un anno dall’emissione.
Tenete presente che la situazione è in continuo divenire, pertanto potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti.
I rimborsi sono previsti anche in caso di acquisto di biglietti relativi ad eventi sportivi, culturali, teatrali, musei ed ogni ulteriore tipo di evento, pubblico o privato, stante il perdurante divieto di assembramento.
Per ogni dubbio o chiarimento noi rimaniamo a vostra completa disposizione: non vi resta che chiedere!