Di seguito torneremo a parlare di separazioni.
In particolare un tema che spesso è fonte di discussione tra gli ex coniugi, o tra ex compagni-genitori di uno o più figli, è quello della suddivisione delle spese.
Spesso ricevo, infatti, la chiamata del cliente, il quale mi dice: “mio marito non mi vuole pagare la sua quota di retta scolastica”; oppure “ma devo contribuire al pagamento della mensa della scuola?” e molte altre domande.
Rispondendo nello specifico a questi due quesiti, posso dire che:
- la retta scolastica dev’essere divisa equamente tra i genitori, essendo una spesa straordinaria (ma vedremo più approfonditamente in seguito a quali condizioni);
- la mensa scolastica, invece, risulterà a carico del genitore collocatario, rientrando nel mantenimento ordinario del figlio.
Come rispondere, però, a tutte le altre domande?
In realtà in maniera molto più semplice di quanto si creda.
Il Tribunale di Genova – Sezione Famiglia, ha redatto infatti da anni una lista contenente le linee guida su questa materia, in tema di spese straordinarie.
Tale lista può essere recuperata accedendo al seguente link: https://www.ordineavvocatigenova.it/node/1191, ma se ne riporta in questa sede, comunque, il contenuto.
- SPESE SANITARIE
NON richiedono il preventivo accordo:
- spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
- spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
- spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
- spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
- spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
- esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari);
- spese sanitarie urgenti.
Richiedono, invece, il preventivo accordo:
- spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
- cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
- interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
- spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, etc..).
- SPESE SCOLASTICHE
NON richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e in genere spese per l’iscrizione e la frequenza per la scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali);
- tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all’ultimo anno della durata legale del corso;
- spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
- spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
- spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria.
Richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e in genere spese per l’iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado imposte da istituti privati;
- tasse universitarie e in genere spese per l’iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati;
- spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
- spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
- spese per corsi di recupero e lezioni private;
- costi per l’alloggio presso la sede universitaria;
- costi per la frequenza del cd. pre e dopo scuola;
- costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
- costi per Baby-sitter se l’esigenza nasce con la separazione e deve coprire l’orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE
NON richiedono il preventivo accordo:
- Spese per il conseguimento della patente di guida B.
Richiedono il preventivo accordo:
- spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
- centro estivi;
- spese per corsi di lingua o attività artistiche;
- corsi di informatica
- viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- spese relative all’utilizzo e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
La lista sopra elencata è molto dettagliata, e può già rispondere a molti quesiti.
Ma come mai viene elencata la differenza tra spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori, e spese che non lo richiedono?
La differenza è molto semplice:
- per le spese che NON richiedono il preventivo accordo, il genitore potrà sostenere la spesa, anche senza consultare l’altro genitore, il quale sarà comunque tenuto a versare la propria quota (previa presentazione di idonea documentazione atta a provare l’esborso);
- per le spese che, invece, richiedono questo accordo, in caso di mancata consultazione dell’altro genitore, o di mancato accordo, il genitore che ha sostenuto la spesa non potrà richiedere all’altro il pagamento della propria quota.
È bene avere sempre a mente queste indicazioni, prima di andare a spendere soldi che poi magari non verranno rimborsati.
Il mio unico CONSIGLIO, nei casi particolarmente tesi, è di avere magari una prova scritta dell’accordo, magari anche solo un SMS.
Per qualsiasi altra questione o approfondimento noi rimaniamo sempre a Vostra disposizione, non vi resta che chiedere!