Separazioni e figli. Quali spese devono esser divise tra i coniugi.

Mar 27, 2020 | Separazioni

Di seguito torneremo a parlare di separazioni.

In particolare un tema che spesso è fonte di discussione tra gli ex coniugi, o tra ex compagni-genitori di uno o più figli, è quello della suddivisione delle spese.

Spesso ricevo, infatti, la chiamata del cliente, il quale mi dice: “mio marito non mi vuole pagare la sua quota di retta scolastica”; oppure “ma devo contribuire al pagamento della mensa della scuola?” e molte altre domande.

Rispondendo nello specifico a questi due quesiti, posso dire che:

  • la retta scolastica dev’essere divisa equamente tra i genitori, essendo una spesa straordinaria (ma vedremo più approfonditamente in seguito a quali condizioni);
  • la mensa scolastica, invece, risulterà a carico del genitore collocatario, rientrando nel mantenimento ordinario del figlio.

Come rispondere, però, a tutte le altre domande?

In realtà in maniera molto più semplice di quanto si creda.

Il Tribunale di Genova – Sezione Famiglia, ha redatto infatti da anni una lista contenente le linee guida su questa materia, in tema di spese straordinarie.

Tale lista può essere recuperata accedendo al seguente link: https://www.ordineavvocatigenova.it/node/1191, ma se ne riporta in questa sede, comunque, il contenuto.

  1. SPESE SANITARIE

NON richiedono il preventivo accordo:

  • spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
  • spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
  • spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
  • spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
  • spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
  • spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
  • esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari);
  • spese sanitarie urgenti.

Richiedono, invece, il preventivo accordo:

  • spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
  • cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
  • interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
  • spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, etc..).
  • SPESE SCOLASTICHE

NON richiedono il preventivo accordo:

  • tasse scolastiche e in genere spese per l’iscrizione e la frequenza per la scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali);
  • tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all’ultimo anno della durata legale del corso;
  • spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
  • spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
  • spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria.

Richiedono il preventivo accordo:

  • tasse scolastiche e in genere spese per l’iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado imposte da istituti privati;
  • tasse universitarie e in genere spese per l’iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati;
  • spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
  • spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
  • spese per corsi di recupero e lezioni private;
  • costi per l’alloggio presso la sede universitaria;
  • costi per la frequenza del cd. pre e dopo scuola;
  • costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
  • costi per Baby-sitter se l’esigenza nasce con la separazione e deve coprire l’orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
  • SPESE EXTRASCOLASTICHE

NON richiedono il preventivo accordo:

  • Spese per il conseguimento della patente di guida B.

Richiedono il preventivo accordo:

  • spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
  • corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
  • centro estivi;
  • spese per corsi di lingua o attività artistiche;
  • corsi di informatica
  • viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
  • spese relative all’utilizzo e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
  • spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.

La lista sopra elencata è molto dettagliata, e può già rispondere a molti quesiti.

Ma come mai viene elencata la differenza tra spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori, e spese che non lo richiedono?

La differenza è molto semplice:

  • per le spese che NON richiedono il preventivo accordo, il genitore potrà sostenere la spesa, anche senza consultare l’altro genitore, il quale sarà comunque tenuto a versare la propria quota (previa presentazione di idonea documentazione atta a provare l’esborso);
  • per le spese che, invece, richiedono questo accordo, in caso di mancata consultazione dell’altro genitore, o di mancato accordo, il genitore che ha sostenuto la spesa non potrà richiedere all’altro il pagamento della propria quota.

È bene avere sempre a mente queste indicazioni, prima di andare a spendere soldi che poi magari non verranno rimborsati.

Il mio unico CONSIGLIO, nei casi particolarmente tesi, è di avere magari una prova scritta dell’accordo, magari anche solo un SMS.

Per qualsiasi altra questione o approfondimento noi rimaniamo sempre a Vostra disposizione, non vi resta che chiedere!